Art. 11.

                        Obbligo di frequenza

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di  ricerca  e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito  delle  strutture  a cio' destinate e secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
    L'Universita'  garantisce,  nel  medesimo  periodo,  la copertura
assicurativa  per  infortuni  e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato di ricerca.
    Eventuali   differimenti   della  data  di  inizio  del  corso  o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
      a)  che  dimostrino  di dover ancora soddisfare gli obblighi di
leva militare;
      b)  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dalla  legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
      c)   che   si   assentino  per  malattia  grave  e  prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti  obblighi,  il  collegio  dei  docenti  propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il  dottorando  e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.