Art. 12.

           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale.
    Le  modalita' di svolgimento della prova finale sono disciplinate
dal  regolamento di ateneo per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca.