Art. 6.

Commissioni  giudicatrici,  valutazione  delle  prove e gradutorie di
                               merito

    Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di  dottorato  saranno  formate  e  nominate  nel  rispetto di quanto
previsto   dall'art. 5,  comma  5,  del  regolamento  di  Ateneo  per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
    Ogni   commissione   dispone,   per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Relativamente  al  colloquio,  la  commissione giudicatrice, alla
fine  di  ogni  seduta,  forma  l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo della facolta'
presso la quale si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata  con  riferimento  alla  loro  situazione  economica, nel
rispetto  di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.