Art. 11. I vincitori dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, al medesimo indirizzo di cui all'art. 3 del bando, entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta libera: a) domanda di iscrizione rivolta al magnifico rettore dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile allegato al bando (allegato 2); b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; c) certificato di cittadinanza o relativa autocertificazione; d) certificato di laurea con la votazione finale o relativa autocertificazione; e) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di laurea, di perfezionamento o ad altri corsi di dottorato; f) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza; g) dichiarazione di non avere goduto in passato di altre borse di studio di dottorato (dichiarazione a cui sono tenuti solo i vincitori delle borse di studio); h) tre foto-tessera firmate sul retro. I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autocertificazione e' resa dai cittadini comunitari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.