Art. 11.
    I    vincitori    dovranno    presentare    o    far    pervenire
all'amministrazione  universitaria,  al  medesimo  indirizzo  di  cui
all'art. 3  del bando, entro il termine perentorio di giorni quindici
a  decorrere  dal  giorno  successivo  a quello del ricevimento della
comunicazione  dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta
libera:
      a) domanda   di   iscrizione   rivolta   al  magnifico  rettore
dell'Universita'  Bocconi  secondo  il  fac-simile  allegato al bando
(allegato 2);
      b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      c) certificato di cittadinanza o relativa autocertificazione;
      d) certificato  di  laurea  con  la votazione finale o relativa
autocertificazione;
      e) dichiarazione  di  non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi  a corsi di laurea, di perfezionamento o ad altri corsi di
dottorato;
      f) dichiarazione   di   non   essere   iscritto   a  scuole  di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
      g) dichiarazione  di non avere goduto in passato di altre borse
di  studio  di  dottorato  (dichiarazione  a  cui  sono tenuti solo i
vincitori delle borse di studio);
      h) tre foto-tessera firmate sul retro.
    I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Nei  casi previsti dal presente articolo, l'autocertificazione e'
resa  dai  cittadini  comunitari  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,    possono    avvalersi   delle   dichiarazioni   sostitutive
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali  certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    I  cittadini  italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di  un  titolo  universitario  straniero,  che  non  sia  gia'  stato
dichiarato  equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.
    Gli  atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.