Art. 12.
    I  contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti in L. 3.500.000 annue, pagabili in due rate
di L. 1.750.000 l'una.
    I   dottorandi   titolari  di  borse  di  studio  sono  esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
    L'importo  della  borsa  e'  aumentato  del 50% in relazione e in
proporzione    all'eventuale   periodo   autorizzato   di   soggiorno
all'estero,  la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
    Le borse di studio sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato  nella  graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse  disponibili  e  sono  confermate  automaticamente per gli anni
successivi.
    Ai   rimanenti   vincitori,  qualora  autocertifichino  di  avere
conseguito un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a  lire quindici milioni nell'anno solare 2000, e' concesso l'esonero
dai contributi di accesso e frequenza dei corsi.
    Negli    anni    successivi    gli    esoneri   sono   confermati
automaticamente,  fermo restando il requisito del mancato superamento
del  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo  di  lire quindici
milioni nell'anno solare precedente.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio  ove  ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario  e'  utile  ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
    Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.