Art. 12. I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca sono stabiliti in L. 3.500.000 annue, pagabili in due rate di L. 1.750.000 l'una. I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al lordo degli oneri previdenziali). L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla meta' della durata del corso. Le borse di studio sono assegnate ai vincitori con punteggio piu' elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni successivi. Ai rimanenti vincitori, qualora autocertifichino di avere conseguito un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a lire quindici milioni nell'anno solare 2000, e' concesso l'esonero dai contributi di accesso e frequenza dei corsi. Negli anni successivi gli esoneri sono confermati automaticamente, fermo restando il requisito del mancato superamento del reddito personale complessivo annuo lordo di lire quindici milioni nell'anno solare precedente. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.