Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione   giudicatrice   e'  composta  dal  responsabile
scientifico  del  progetto  cui e' stato destinato l'assegno e da due
membri,    tra    i    professori    e    i   ricercatori   dell'area
scientifico-disciplinare  riguardante  l'assegno  messo  a  concorso,
nominati  dal  consiglio  della  struttura.  Espletate  le  prove, la
commissione  forma  la  graduatoria  secondo l'ordine decrescente del
punteggio finale.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato  con  l'osservanza,  a  parita'  di punti, della preferenza
prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5.
    Il  direttore  della  struttura di ricerca interessata garantisce
adeguata  pubblicita'  agli  atti,  dalla  data  di pubblicazione dei
quali,  decorre  il termine per eventuali impugnative da inoltrare al
rettore entro dieci giorni.
    Sui ricorsi e' competente a decidere il senato accademico.