Art. 8. Assunzione in servizio L'Universita' degli studi di Bologna si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 7 per assunzioni a tempo determinato che, alla luce dell'art. 19, comma 10 del contratto collettivo del comparto universita', in nessun caso potranno trasformarsi in assunzioni a tempo indeterminato. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione ed accertato il permanere della compatibilita' finanziaria, saranno invitati a stipulare ai sensi per le ipotesi di cui all'art. 19, del C.C.N.L., un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata del rapporto sara' determinata in base alla causa che giustifica l'assunzione cosi' come previsto dall'art. 19 del C.C.N.L. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle norme comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale della cat. C, posizione economica 1, del personale tecnico amministrativo del comparto universita', oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.