Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    L'Universita'  degli  studi  di Bologna si riserva la facolta' di
utilizzare  la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 7 per
assunzioni  a tempo determinato che, alla luce dell'art. 19, comma 10
del  contratto  collettivo  del  comparto universita', in nessun caso
potranno trasformarsi in assunzioni a tempo indeterminato.
    I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito,
compatibilmente  con le esigenze dell'amministrazione ed accertato il
permanere   della  compatibilita'  finanziaria,  saranno  invitati  a
stipulare  ai  sensi per le ipotesi di cui all'art. 19, del C.C.N.L.,
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
    La  durata  del rapporto sara' determinata in base alla causa che
giustifica l'assunzione cosi' come previsto dall'art. 19 del C.C.N.L.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
norme comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Agli  assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
della   cat. C,   posizione   economica   1,  del  personale  tecnico
amministrativo del comparto universita', oltre agli assegni spettanti
a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
    Decorso  il  periodo  di  prova  senza  che il rapporto sia stato
risolto  da  una  delle  parti il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.