Art. 2.

                          Riserve di posti

    Ai  sensi  dell'art.  14,  della  legge  11  luglio 1980, n. 312,
dell'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio  1990,  n.  44 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, e successive modificazioni, sono
previste le seguenti riserve:
      1)  cinque  posti, pari al 30% dei posti messi a concorso, sono
riservati  al  personale  dipendente  dal  Ministero della sanita' in
servizio  da  almeno  cinque anni maturati nella ex settima qualifica
funzionale,  ora posizione economica Cl, ed in possesso del titolo di
studio  immediatamente  inferiore  a  quello  richiesto  ai candidati
esterni;
      2)  tre  posti,  pari  al  20% dei posti messi a concorso, sono
riservati  ai  militari  in  ferma di leva prolungata ed ai volontari
specializzati  delle  tre Forze armate che, alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione delle domande di ammissione al
concorso, risultino congedati, senza demerito, al termine della ferma
triennale o quinquennale;
    Il  numero  di  posti  a  concorso non consente di operare alcuna
riserva  a  favore  degli  ufficiali  di  complemento delle tre forze
armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
    Le  riserve  di  posti  non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
    Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti,  essa  si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  di  posti,  si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal  citato  art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di   partecipazione  al  concorso,  pena  l'esclusione  dal  relativo
beneficio.
    I  posti  riservati  non  coperti  per mancanza di aventi titolo,
verranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano  superato le prove
d'esame secondo l'ordine di graduatoria.