Art. 2. Riserve di posti Ai sensi dell'art. 14, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, sono previste le seguenti riserve: 1) cinque posti, pari al 30% dei posti messi a concorso, sono riservati al personale dipendente dal Ministero della sanita' in servizio da almeno cinque anni maturati nella ex settima qualifica funzionale, ora posizione economica Cl, ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni; 2) tre posti, pari al 20% dei posti messi a concorso, sono riservati ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, risultino congedati, senza demerito, al termine della ferma triennale o quinquennale; Il numero di posti a concorso non consente di operare alcuna riserva a favore degli ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio. I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo, verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove d'esame secondo l'ordine di graduatoria.