Art. 3. Requisiti Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore agli anni diciotto; 2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 3) godimento dei diritti politici; 4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o economia e commercio o altra laurea equipollente; Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993. I diplomi conseguiti al di fuori dell'Unione europea debbono aver ottenuto, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la necessaria equiparazione o equipollenza ai diplomi italiani, riconosciuta con provvedimento dell'autorita' competente. Di cio' deve essere fatta espressa menzione nella istanza di ammissione; 6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. Per essere ammessi al concorso i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi al concorso: coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, coloro che siano stati licenziati senza preavviso, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto in data 30 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. Tutti i requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione potra' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.