Art. 3.

                              Requisiti

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      3) godimento dei diritti politici;
      4) idoneita' fisica all'impiego.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
      5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
economia e commercio o altra laurea equipollente;
    Per  la  valutazione  dei titoli di studio conseguiti nell'ambito
dell'Unione  europea  si terra' conto di quanto previsto dall'art. 37
del decreto legislativo n. 29/1993.
    I diplomi conseguiti al di fuori dell'Unione europea debbono aver
ottenuto,  entro  il  termine  di scadenza per la presentazione della
domanda  di partecipazione al concorso, la necessaria equiparazione o
equipollenza  ai  diplomi  italiani,  riconosciuta  con provvedimento
dell'autorita' competente.
    Di  cio'  deve  essere  fatta  espressa menzione nella istanza di
ammissione;
      6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
    Per  essere  ammessi  al  concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  essere  ammessi al concorso: coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio  1957,  n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti  falsi  o  viziati  da invalidita' non sanabile, coloro che
siano  stati licenziati senza preavviso, ai sensi dell'art. 25, comma
5,  del  C.C.N.L.  sottoscritto  in  data 30 maggio 1995 e coloro che
siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato.
    Tutti  i  requisiti  sopraindicati  debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione potra' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.