Art. 8.

          Presentazione dei titoli di preferenza e riserva

    I  candidati  che  abbiano  superato  le  prove d'esame, dovranno
presentare  o far pervenire al Ministero della sanita' - Servizio per
l'organizzazione,  per  il  bilancio  e  per il personale - Ufficio V
piazzale  dell'Industria,  20  -  00144  Roma (Eur), entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici  decorrenti  dal giorno in cui hanno
sostenuto  il  colloquio  con  esito positivo, i documenti attestanti
eventuali  titoli  di  riserva  e/o  preferenza  a parita' di merito,
previsti  dall'art. 5,  commi  4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica   9   maggio  1994,  n. 487,  e  successive  modificazioni
(allegato  B  al  presente  decreto),  purche'  gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione.
    Entro  il  medesimo  termine, i candidati che hanno dichiarato di
essere  in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti  previsti  dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del  beneficio  sussistevano  anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
    In  questo  caso,  per  accelerare il procedimento, l'interessato
puo'  trasmettere,  entro  il  predetto  termine  di  quindici giorni
dall'effettuazione  del  colloquio,  una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
    Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.