Art. 8. Presentazione dei titoli di preferenza e riserva I candidati che abbiano superato le prove d'esame, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (Eur), entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto il colloquio con esito positivo, i documenti attestanti eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni (allegato B al presente decreto), purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. Entro il medesimo termine, i candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione presso cui questa e' depositata. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso. Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.