Art. 9.

                             Graduatoria

    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale di merito, formulata sulla base
dei  punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
    La  graduatoria  di  merito e quella dei vincitori sono approvate
con  decreto  del direttore del servizio per l'organizzazione, per il
bilancio  e  per  il  personale,  che sara' pubblicato nel bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.
    Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.