Art. 11.

                      Commissioni esaminatrici

    La  commissione  esaminatrice  e' nominata con decreto rettorale.
Essa  e'  composta  da  due professori di ruolo, di cui almeno uno di
prima fascia, e da un ricercatore tra i quali e' membro di diritto il
responsabile  scientifico  del  progetto  di  ricerca per il quale si
concorre.  I  rimanenti  due  membri  sono scelti dal consiglio della
struttura  presso la quale e' incardinato il progetto di ricerca, tra
il   personale   docente   e   ricercatore   afferente   al   settore
scientifico-disciplinare di pertinenza del progetto o settore affine.
    La  commissione  esaminatrice  e' presieduta dal docente di prima
fascia con maggiore anzianita' nel ruolo.
    Il giudizio della commissione e' insindacabile nel merito.