Art. 11. Commissioni esaminatrici La commissione esaminatrice e' nominata con decreto rettorale. Essa e' composta da due professori di ruolo, di cui almeno uno di prima fascia, e da un ricercatore tra i quali e' membro di diritto il responsabile scientifico del progetto di ricerca per il quale si concorre. I rimanenti due membri sono scelti dal consiglio della struttura presso la quale e' incardinato il progetto di ricerca, tra il personale docente e ricercatore afferente al settore scientifico-disciplinare di pertinenza del progetto o settore affine. La commissione esaminatrice e' presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianita' nel ruolo. Il giudizio della commissione e' insindacabile nel merito.