Art. 3. Durata, rinnovo ed importo degli assegni di ricerca Gli assegni hanno una durata iniziale di anni due e possono essere rinnovati fino a un massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha gia' conseguito il dottorato di ricerca. E' previsto un soggiorno all'estero per un periodo non superiore ad un anno nell'arco di un biennio, presso una o piu' qualificate universita' o ente di ricerca. Il rinnovo dell'assegno e' deliberato dal senato accademico e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal consiglio di amministrazione secondo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca e' determinato annualmente dal consiglio di amministrazione in una somma compresa tra un minimo di lire 25 milioni ad un massimo di lire 30 milioni, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione. L'importo dell'assegno e' erogato al beneficiario in rate mensili. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti interessati, possono stabilire una graduale progressione dell'importo medesimo, entro i limiti indicati nel precedente comma.