Art. 3.

         Durata, rinnovo ed importo degli assegni di ricerca

    Gli  assegni  hanno  una  durata  iniziale  di anni due e possono
essere  rinnovati  fino  a  un  massimo  di  otto  anni con lo stesso
soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha gia'
conseguito il dottorato di ricerca.
    E'  previsto un soggiorno all'estero per un periodo non superiore
ad  un  anno  nell'arco  di un biennio, presso una o piu' qualificate
universita' o ente di ricerca.
    Il  rinnovo  dell'assegno  e' deliberato dal senato accademico e,
per  quanto  concerne  la  copertura  finanziaria,  dal  consiglio di
amministrazione  secondo  le  procedure  previste  dal regolamento di
Ateneo  per  il  conferimento  di  assegni  per  la collaborazione ad
attivita' di ricerca.
    L'importo  lordo  annuo  degli  assegni di ricerca e' determinato
annualmente  dal  consiglio  di amministrazione in una somma compresa
tra  un  minimo  di lire 25 milioni ad un massimo di lire 30 milioni,
comprensivo   di  tutti  gli  oneri  a  carico  dell'amministrazione.
L'importo dell'assegno e' erogato al beneficiario in rate mensili.
    Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, il
senato  accademico  e  il  consiglio  di  amministrazione,  sentiti i
dipartimenti interessati, possono stabilire una graduale progressione
dell'importo medesimo, entro i limiti indicati nel precedente comma.