Art. 7.

                              Colloquio

    La  prova  d'esame  consistera'  in un colloquio che vertera' sul
programma  d'esame indicato ai precedenti articoli per ogni specifico
assegno di ricerca.
    Nel  corso del colloquio la commissione esaminatrice verifichera'
la  capacita'  del  candidato di trattare gli argomenti oggetto della
prova d'esame in almeno una lingua straniera.
    La   commissione  esaminatrice,  prima  dell'inizio  della  prova
d'esame  determinera'  i  quesiti  da  sottoporre  ai candidati; tali
quesiti saranno estratti a sorte da ciascun candidato.
    Per  il  colloquio  la commissione ha a disposizione 40 punti; la
prova non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito
almeno 30 punti dei 40 disponibili.
    La  notizia  del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terra' il
colloquio  verra'  data  ai candidati almeno sette giorni prima dello
svolgimento  dello  stesso,  con raccomandata a.r. con tassa a carico
del destinatario oppure mediante telegramma.
    Per  avere  accesso  all'aula  ove  si  svolgera' il colloquio, i
candidati  dovranno  essere  muniti di un documento di riconoscimento
valido.
    Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.