Art. 7. Colloquio La prova d'esame consistera' in un colloquio che vertera' sul programma d'esame indicato ai precedenti articoli per ogni specifico assegno di ricerca. Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verifichera' la capacita' del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame in almeno una lingua straniera. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova d'esame determinera' i quesiti da sottoporre ai candidati; tali quesiti saranno estratti a sorte da ciascun candidato. Per il colloquio la commissione ha a disposizione 40 punti; la prova non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito almeno 30 punti dei 40 disponibili. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terra' il colloquio verra' data ai candidati almeno sette giorni prima dello svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r. con tassa a carico del destinatario oppure mediante telegramma. Per avere accesso all'aula ove si svolgera' il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.