Art. 8.

                      Commissione esaminatrice

    Con   decreto   del   rettore,  su  proposta  del  consiglio  del
dipartimento  presso  cui  si  svolgeranno le collaborazioni, saranno
nominate  tre  commissioni  esaminatrici  in ragione delle differenti
tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
    Ciascuna   commissione   esaminatrice  sara'  costituita  da  tre
componenti:  un professore ordinario con funzioni di presidente e due
docenti, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante.
    I  componenti  verranno  designati  dai consigli dei dipartimenti
presso   cui   si   svolgeranno  le  collaborazioni,  i  consigli  di
dipartimento   indicheranno   i   tre   componenti   effettivi  delle
commissioni   esaminatrici,  nonche'  due  supplenti  da  utilizzarsi
soltanto  in  caso  di  motivato e giustificato impedimento di quelli
effettivi.
    Le commissioni possono avvalersi di esperti di lingua straniera.
    Al  termine  dei propri lavori, la commissione redigera' apposito
verbale  contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo  attribuito  a  ciascun  candidato  e  la  graduatoria di
merito.
    I giudizi delle commissioni sono insindacabili nel merito.
    Al  fine  di garantire la pubblicita' in merito alla composizione
delle  commissioni  esaminatrici,  il  decreto di nomina delle stesse
verra'  affisso,  per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta giorni,
all'albo  ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia - sede
di Modena, via Universita' n. 4 - Modena.