Art. 8. Commissione esaminatrice Con decreto del rettore, su proposta del consiglio del dipartimento presso cui si svolgeranno le collaborazioni, saranno nominate tre commissioni esaminatrici in ragione delle differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca. Ciascuna commissione esaminatrice sara' costituita da tre componenti: un professore ordinario con funzioni di presidente e due docenti, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. I componenti verranno designati dai consigli dei dipartimenti presso cui si svolgeranno le collaborazioni, i consigli di dipartimento indicheranno i tre componenti effettivi delle commissioni esaminatrici, nonche' due supplenti da utilizzarsi soltanto in caso di motivato e giustificato impedimento di quelli effettivi. Le commissioni possono avvalersi di esperti di lingua straniera. Al termine dei propri lavori, la commissione redigera' apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. I giudizi delle commissioni sono insindacabili nel merito. Al fine di garantire la pubblicita' in merito alla composizione delle commissioni esaminatrici, il decreto di nomina delle stesse verra' affisso, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia - sede di Modena, via Universita' n. 4 - Modena.