Art. 9.

               Formazione delle graduatorie di merito

    Le  graduatorie  di  merito  dei  candidati  sono formate secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    Verranno  predisposte  tre graduatorie di merito in ragione delle
differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
    Ai   sensi   di  quanto  previsto  dall'art. 16  del  regolamento
disciplinante  il  conferimento  degli  assegni  di  ricerca  nonche'
dall'art. 2,  comma  9,  della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o
piu'   candidati   ottengono,   a  conclusione  delle  operazioni  di
valutazione  dei  titoli  e  della  prova d'esame, pari punteggio, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Gli  assegni  di ricerca, cosi' come determinati all'art. 1 della
presente  procedura  selettiva, sono conferiti ai candidati vincitori
di  ciascuna  tipologia di assegno indicata all'art. 2 della presente
procedura selettiva.
    Le  graduatorie  di merito sono approvate con decreto del rettore
di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
    Le  graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia
degli   assegnatari   o   di  risoluzione  per  mancata  accettazione
dell'assegno;  gli  assegni,  in  tal  caso,  verranno  conferiti  ai
candidati  che  risulteranno  idonei  nel  rispetto dell'ordine delle
rispettive graduatorie.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette  graduatorie, le stesse verranno affisse, per un periodo non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Modena  e  Reggio  Emilia  -  sede  di Modena, via Universita' n. 4 -
Modena.