Art. 7.

                             Graduatoria

    Sulla  base  delle  valutazioni dei curricula e dei titoli verra'
formulata la graduatoria con l'indicazione della votazione conseguita
da  ciascun candidato. Il provvedimento di nomina dei vincitori sara'
affisso all'albo dell'Istituto.
    La  lista degli idonei restera' valida per la durata dei due anni
dalla  data  di affissione all'albo dell'Istituto. Di tale affissione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.