Art. 7. Graduatoria Sulla base delle valutazioni dei curricula e dei titoli verra' formulata la graduatoria con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato. Il provvedimento di nomina dei vincitori sara' affisso all'albo dell'Istituto. La lista degli idonei restera' valida per la durata dei due anni dalla data di affissione all'albo dell'Istituto. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.