Art. 9. Mancata costituzione del rapporto di lavoro La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo, oppure la mancata presentazione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la mancata stipulazione del contratto di lavoro individuale. Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione saranno comunque retribuite.