Art. 9.

             Mancata costituzione del rapporto di lavoro

    La  mancata  presentazione in servizio senza giustificato motivo,
oppure  la  mancata presentazione della documentazione richiesta e la
omessa  regolarizzazione  della  documentazione  stessa  nei  termini
prescritti  o  la  produzione di documenti affetti da vizi insanabili
comportano   la   mancata   stipulazione   del  contratto  di  lavoro
individuale.
    Le  prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione
saranno comunque retribuite.