Art. 11. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai candidati vengono raccolti dall'Amministrazione per le finalita' di gestione del concorso e successivamente trattati per la gestione del rapporto di impiego. 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1, e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I dati personali possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.