Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai  sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n.   675,   i   dati   forniti   dai   candidati   vengono   raccolti
dall'Amministrazione  per  le  finalita'  di  gestione del concorso e
successivamente trattati per la gestione del rapporto di impiego.
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1, e' obbligatorio ai
fini   della   valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso.
    3. I  dati  personali  possono  essere comunicati unicamente alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.