Art. 12. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle seguenti disposizioni normative: testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni e integrazioni, accordo contrattuale vigente al momento dell'immissione in servizio e leggi numeri 449/1997, 448/1998, 488/1999. 2. L'Amministrazione si riserva la facolta', ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonche' di modificare, revocare o annullare il bando stesso, dandone apposita comunicazione nei termini previsti dalla legge. 3. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per l'annotazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi) e sulla rete Intranet. Roma, 27 dicembre 2000 Il direttore generale: Di Croce