Art. 12.

                        Norme di salvaguardia

    1. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente bando
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi  contenute  nelle  seguenti  disposizioni  normative:  testo
unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
3/1957,  decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   487/1994,  e  successive
modificazioni e integrazioni, accordo contrattuale vigente al momento
dell'immissione  in  servizio  e  leggi  numeri  449/1997,  448/1998,
488/1999.
    2. L'Amministrazione si riserva la facolta', ove ricorrano motivi
di  pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini
del  presente  bando,  nonche' di modificare, revocare o annullare il
bando  stesso,  dandone  apposita  comunicazione nei termini previsti
dalla legge.
    3. Il  presente  decreto  sara'  inviato all'Ufficio centrale del
bilancio   per   l'annotazione  e  successivamente  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4a serie speciale
"Concorsi  ed  esami"  -  sul sito Internet del Corpo forestale dello
Stato  (http://www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi) e sulla
rete Intranet.
      Roma, 27 dicembre 2000
Il direttore generale: Di Croce