Art. 4. Commissione d'esame 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche ed e' composta da un dirigente o equiparato, che la presiede, e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso. 2. Dei componenti della commissione esaminatrice almeno un terzo deve essere riservato alle donne, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica. 4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.