Art. 4.

                         Commissione d'esame

    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
direttore  generale della Direzione generale delle risorse forestali,
montane e idriche ed e' composta da un dirigente o equiparato, che la
presiede,  e  da  due  esperti  di  provata  competenza nelle materie
oggetto del concorso.
    2. Dei  componenti della commissione esaminatrice almeno un terzo
deve  essere  riservato alle donne, ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
    3. Le   funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  impiegato
appartenente alla settima qualifica.
    4. I  membri  vengono  scelti tra coloro che non siano componenti
dell'organo  di  direzione  politica  dell'amministrazione,  che  non
ricoprano  cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o  designati  dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.