Art. 7. Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie 1. Espletate le prove del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali di cui all'art. 1. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale. 2. Con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, riconosciuta la regolarita' del procedimento, vengono approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, vengono dichiarati i vincitori e gli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego e, secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori, viene conferita la nomina ad allievo vice perito con decorrenza dalla data del provvedimento stesso. 3. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei vengono predisposte con l'osservanza delle vigenti disposizioni, tenuto conto delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso e trasmessi nei termini stabiliti dall'art. 6. 4. A parita' di punteggio vengono operate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi) e sulla rete Intranet. 6. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine utile per eventuali impugnative. 7. Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni e integrazioni, le graduatorie dei vincitori e degli idonei rimangono efficaci per un periodo di diciotto mesi dalla data della pubblicazione di cui al comma 5, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, dovessero rendersi disponibili.