Art. 7.

     Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie

    1. Espletate   le   prove   del  concorso  sono  compilate  tante
graduatorie  quanti sono i profili professionali di cui all'art. 1. I
candidati  collocatisi  utilmente  nella  graduatoria  di  merito  di
ciascun  profilo  sono  dichiarati  vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria di merito finale.
    2. Con  decreto  del  direttore generale della Direzione generale
delle   risorse   forestali,   montane  e  idriche,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento,  vengono  approvate le graduatorie di
merito,  dei vincitori e degli idonei, vengono dichiarati i vincitori
e gli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la
nomina   all'impiego   e,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  dei
vincitori,  viene  conferita  la  nomina  ad  allievo vice perito con
decorrenza dalla data del provvedimento stesso.
    3. Le   graduatorie   dei   vincitori   e  degli  idonei  vengono
predisposte con l'osservanza delle vigenti disposizioni, tenuto conto
delle  riserve  e  dei  titoli di preferenza indicati dai concorrenti
nelle  domande  di  ammissione  al  concorso  e trasmessi nei termini
stabiliti dall'art. 6.
    4.  A parita' di punteggio vengono operate le preferenze previste
dall'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    5. Le  graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei sono
pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e
di  tale  pubblicazione viene data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Internet
del  Corpo forestale dello Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto
la voce concorsi) e sulla rete Intranet.
    6. Dalla   data   di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine utile per eventuali impugnative.
    7. Ai  sensi  dell'art.  15,  comma 7, del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   487/1994,   e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  le  graduatorie dei vincitori e degli idonei rimangono
efficaci   per   un   periodo  di  diciotto  mesi  dalla  data  della
pubblicazione di cui al comma 5, per eventuali coperture di posti per
i  quali il concorso e' stato bandito e che, successivamente ed entro
tale termine, dovessero rendersi disponibili.