Art. 5.

                            Preselezione

    Nel  caso  in cui vengano presentate istanze di partecipazione in
numero  superiore  a  100,  potra' essere effettuata una preselezione
costituita  da  un  test  scritto,  basato  su  domande  con indicate
risposte multiple, da svolgersi in un tempo predeterminato.
    Il  questionario  potra'  contenere  domande intese a valutare le
capacita',  sotto  il  profilo  del ragionamento logico-sistematico e
dell'interpretazione e comprensione di testi, e il livello di cultura
generale  del  candidato.  I quesiti potranno anche tener conto della
tipologia di professionalita' richiesta per i posti a concorso.
    L'assenza  dalla  prova  di preselezione comportera' l'esclusione
dal concorso quale ne sia la causa.
    Nel  caso in cui i candidati presenti alla preselezione risultino
in numero non superiore a 100, la stessa non verra' effettuata.
    Saranno  ammessi  a sostenere le prove scritte i concorrenti che,
effettuata  la  preselezione,  risulteranno  collocati nella relativa
graduatoria entro i primi cento posti.
    In  caso di parita' di punteggio, la preferenza sara' determinata
dai  titoli  di cui all'allegato "B" del presente bando. Il candidato
e'  tenuto  a  dichiararne  l'eventuale  possesso  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.