Art. 5. Preselezione Nel caso in cui vengano presentate istanze di partecipazione in numero superiore a 100, potra' essere effettuata una preselezione costituita da un test scritto, basato su domande con indicate risposte multiple, da svolgersi in un tempo predeterminato. Il questionario potra' contenere domande intese a valutare le capacita', sotto il profilo del ragionamento logico-sistematico e dell'interpretazione e comprensione di testi, e il livello di cultura generale del candidato. I quesiti potranno anche tener conto della tipologia di professionalita' richiesta per i posti a concorso. L'assenza dalla prova di preselezione comportera' l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa. Nel caso in cui i candidati presenti alla preselezione risultino in numero non superiore a 100, la stessa non verra' effettuata. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi cento posti. In caso di parita' di punteggio, la preferenza sara' determinata dai titoli di cui all'allegato "B" del presente bando. Il candidato e' tenuto a dichiararne l'eventuale possesso nella domanda di partecipazione al concorso.