Art. 2. Requisiti generali di ammissione Gli aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' europea; 2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti magistrali i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14 piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado. Si prescinde dal possesso del titolo di studio, ai sensi del terzo comma, art. 84, della legge n. 312/1980, per il personale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla categoria B2 ex quarta qualifica funzionale in servizio senza demerito da almeno cinque anni purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla ex quarta qualifica. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il titolo di studio equipollente a quello suindicato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'; 3) idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza e appartenenza; b) di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.