Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  redige  la
graduatoria  di  merito  secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva  riportata.  Con  dispositivo  direttoriale, tenuto conto
della  norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la
graduatoria generale e dichiarati i vincitori.
    Detta   graduatoria  verra'  affissa  all'albo  del  rettorato  e
all'albo dell'ufficio concorsi dell'Ateneo.
    Dalla  data di detta affissione all'albo del rettorato e all'albo
dell'ufficio   concorsi   decorreranno   i   termini   per  eventuali
impugnative,  la'  dove  i  provvedimenti  non  siano  stati  portati
altrimenti a conoscenza.
    La  graduatoria  generale  rimane  efficace per ventiquattro mesi
dalla  data di emissione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso e' stato bandito.