Art. 7. Approvazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Con dispositivo direttoriale, tenuto conto della norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la graduatoria generale e dichiarati i vincitori. Detta graduatoria verra' affissa all'albo del rettorato e all'albo dell'ufficio concorsi dell'Ateneo. Dalla data di detta affissione all'albo del rettorato e all'albo dell'ufficio concorsi decorreranno i termini per eventuali impugnative, la' dove i provvedimenti non siano stati portati altrimenti a conoscenza. La graduatoria generale rimane efficace per ventiquattro mesi dalla data di emissione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito.