Art. 7.

                       Svolgimento delle prove

    In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a  novanta  punti, cosi ripartito: fino a sessanta punti per la prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una  votazione  non  inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende  superato  solo  se  il  candidato  ottenga  un punteggio non
inferiore  a  18/30  ed abbia in ogni caso dimostrato una sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
    Espletate   le   prove   di  esame,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  dei voti ottenuti dai
candidati  nelle  singole  prove. A parita' di punteggio, si dara' la
preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.