Art. 3.

    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate   della  documentazione  di  cui  al  successivo,  comma 3,
dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia -
Direzione  generale  affari civili e libere professioni, ufficio VII,
via Arenula n. 70 - 00186 Roma, non oltre il 6 aprile 2001.
    2.  Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui  al  precedente  comma.  A  tal  fine  fa  fede  il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    3.  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
      a) certificato   del   presidente   del   competente  consiglio
dell'ordine  dal  quale  risultino l'attuale iscrizione del candidato
nell'albo  degli  avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
che  il  candidato  ha  esercitato per cinque anni almeno, ovvero per
almeno  un  anno  per  coloro  che si trovino nella condizione di cui
all'art. 2,  comma 3,  la  professione  davanti  ai tribunali ed alle
Corti d'appello;
      b) certificato  di  un  avvocato,  che esercita abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
        1) attesti  l'esercizio  abituale del patrocinio davanti alla
Corte di cassazione di se' stesso;
        2) dichiari  che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica  di  almeno  cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un anno per i
soggetti   di  cui  all'art. 2,  comma 3,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,   frequentando   lo  studio  dell'avvocato  stesso.  Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'ordine
forense;
        3) ricevuta  della  tassa  di L. 40.000 per l'iscrizione agli
esami  da  versarsi  presso  una banca abilitata alla riscossione del
tributo (modulario F/23);
    I  candidati  potranno  avvalersi  del diritto di cui all'art. 1,
lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403  (autocertificazione) limitatamente alla certificazione
dell'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e dell'anzianita' di
essa.
    Dovranno  invece  produrre  certificazione  per  quanto  concerne
l'attestazione  dell'esercizio della professione dinanzi ai tribunali
e  Corti  di appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
    4.  I  candidati  che  presentassero, entro il termine stabilito,
domande  prive  della  richiesta documentazione, o con documentazione
incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.