Art. 3. 1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo, comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni, ufficio VII, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, non oltre il 6 aprile 2001. 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo: a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 2, comma 3, la professione davanti ai tribunali ed alle Corti d'appello; b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale: 1) attesti l'esercizio abituale del patrocinio davanti alla Corte di cassazione di se' stesso; 2) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'ordine forense; 3) ricevuta della tassa di L. 40.000 per l'iscrizione agli esami da versarsi presso una banca abilitata alla riscossione del tributo (modulario F/23); I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione dell'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e dell'anzianita' di essa. Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai tribunali e Corti di appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo. 4. I candidati che presentassero, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.