Art. 3. Disposizioni specifiche per il personale che ha frequentato senza titolo le precedenti sessioni riservate 1. Coloro che, non avendo maturato i titoli di servizio e di studio nei termini indicati dall'art. 2, comma 4 della legge n. 124/1999, siano stati ammessi con riserva a frequentare i corsi attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali n. 153/1999 e n. 33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino attualmente nelle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da presentare entro i termini di scadenza indicati nell'art. 4, lo scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale. Nei confronti del personale che al momento della pubblicazione della presente ordinanza ministeriale stia ancora frequentando con riserva i corsi di cui trattasi, sara' consentito il proseguimento della frequenza e l'ammissione agli esami finali. Lo scioglimento della riserva sara' disposto con effetto dal momento della conclusione della sessione riservata di esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.