Art. 3.


Disposizioni  specifiche  per  il  personale che ha frequentato senza
               titolo le precedenti sessioni riservate

    1.  Coloro  che,  non  avendo  maturato i titoli di servizio e di
studio   nei  termini  indicati  dall'art. 2,  comma  4  della  legge
n. 124/1999,  siano  stati  ammessi con riserva a frequentare i corsi
attivati   ai   sensi  delle  ordinanze  ministeriali  n. 153/1999  e
n. 33/2000   e  abbiano  superato  gli  esami  finali  e  si  trovino
attualmente  nelle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 2,
comma 1 della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da
presentare  entro  i  termini  di  scadenza  indicati nell'art. 4, lo
scioglimento  delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti
definitivi,  la  revoca  del  provvedimento  di  esclusione dal corso
adottato con decreto ministeriale. Nei confronti del personale che al
momento  della  pubblicazione  della  presente ordinanza ministeriale
stia  ancora  frequentando con riserva i corsi di cui trattasi, sara'
consentito il proseguimento della frequenza e l'ammissione agli esami
finali.  Lo scioglimento della riserva sara' disposto con effetto dal
momento  della  conclusione  della sessione riservata di esami di cui
alla presente ordinanza ministeriale.