Art. 11. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della sanita' - Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale - ufficio V, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della sanita' - Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero - ufficio V - piazzale dell'Industria n. 20 - Roma, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento dei dati e' il direttore del suddetto ufficio V.