Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso    il   Ministero   della   sanita'   -   Direzione   generale
dell'organizzazione,  bilancio  e  personale  -  ufficio  V,  per  le
finalita'   di   gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero  della  sanita'  -  Direzione generale dell'organizzazione,
bilancio   e   personale   del  Ministero  -  ufficio  V  -  piazzale
dell'Industria n. 20 - Roma, titolare del trattamento.
    Responsabile  del  trattamento  dei  dati  e'  il  direttore  del
suddetto ufficio V.