Art. 6. Esito delle prove d'esame Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta la votazione di almeno 21/30. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio totale sara' costituito dalla somma del voto riportato nella prova scritta con quello riportato nel colloquio e determinera' la posizione in graduatoria dei candidati.