Art. 6.

                      Esito delle prove d'esame

    Sono  ammessi  a  sostenere  il colloquio i candidati che abbiano
conseguito nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.
    Ai  candidati  che  conseguiranno  l'ammissione  alla prova orale
verra'  data  comunicazione,  mediante lettera raccomandata a.r., con
l'indicazione  del  voto  riportato  nella prova scritta, non meno di
venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati   esaminati  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    Il  colloquio  si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30.
    Il  punteggio  totale  sara'  costituito  dalla  somma  del  voto
riportato  nella  prova  scritta con quello riportato nel colloquio e
determinera' la posizione in graduatoria dei candidati.