Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata  con determina del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
    Alla  commissione  potranno,  altresi',  essere  aggregati membri
aggiunti per l'accertamento delle componenti attitudinali e del grado
di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.