Art. 8.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  sara' formata in base alla votazione
complessiva ottenuta da ciascun candidato nella prova scritta e nella
prova orale.
    A  parita'  di  punteggio,  saranno  applicate le disposizioni in
materia  di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8; se a
conclusione  delle operazioni di valutazione dei predetti titoli, due
o  piu'  candidati  conseguiranno  pari  punteggio sara' preferito il
candidato  piu'  giovane di eta', in applicazione dei principi di cui
all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    La  graduatoria  cosi' formata e la nomina dei vincitori verranno
approvate  con determina del direttore generale, previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione e sotto condizione dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
    La   graduatoria   sara',  altresi',  pubblicata  nel  bollettino
ufficiale  dell'Istituto  e di tale pubblicazione verra' data notizia
mediante  avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami" -.
    Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative
    La  graduatoria  rimarra' efficace per il periodo di ventiquattro
mesi  dalla  data della citata pubblicazione, per eventuali coperture
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili.