Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria La graduatoria di merito sara' formata in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale. A parita' di punteggio, saranno applicate le disposizioni in materia di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei predetti titoli, due o piu' candidati conseguiranno pari punteggio sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione dei principi di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. La graduatoria cosi' formata e la nomina dei vincitori verranno approvate con determina del direttore generale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sara', altresi', pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Istituto e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" -. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative La graduatoria rimarra' efficace per il periodo di ventiquattro mesi dalla data della citata pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili.