Art. 5.

        Domande dei concorrenti cittadini dell'Unione europea

    I   concorrenti  di  cittadinanza  non  italiana  sono  tenuti  a
presentare  la  domanda in lingua italiana, con le modalita' ed entro
il termine stabilito negli articoli precedenti.
    Gli  atti  e  docunenti redatti in lingua straniera devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al  testo  originale  dalla  competente  rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.