Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.   In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi
diritto,  prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.