Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.