Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    Per  ciascuna delle Autorita' di bacino regionale, la commissione
esaminatrice  e'  costituita  da  tre  componenti, di cui due esperti
esterni  ed  un  rappresentante dell'Autorita' di bacino interessata.
Detta   commissione   sara'   nominata  con  successivo  decreto  del
segretario   generale   che  ne  individuera'  anche  il  presidente.
Svolgera'  le  funzioni di segretario un dipendente dell'Autorita' di
bacino nominato dallo stesso segretario generale.
    Con lo stesso decreto saranno fissati i relativi emolumenti.