Art. 6.

         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori

    La  commissione  esaminatrice  formulera', per ogni posizione, la
graduatoria  finale  di  merito,  sommando  al  punteggio relativo al
possesso dei titoli la votazione conseguita nel colloquio.
    Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  9,  della  legge 16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono  a  conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli e delle prove di esame, pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    L'immissione  in  servizio  sara'  subordinata  alla verifica del
possesso dei requisiti previsti.
    La  graduatoria  finale  rimarra' efficace, a norma di legge, per
eventuali esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unita'
di  personale  per  i quali la selezione e' stata bandita, ovvero per
eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi disponibili.
    Il  segretario  generale  provvedera' a stipulare con i vincitori
del  concorso un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
regolato  sulla  scorta  del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  comparto  dipendenti delle regioni-autonomie locali anche per le
cause  che  costituiscono  le  condizioni risolutive del contratto di
lavoro.  I  medesimi  dovranno  assumere  servizio  entro  il termine
indicato  nell'apposito  invito,  che  verra'  loro  spedito  a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    I  candidati che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno
servizio  senza  giustificato  motivo  entro  il  termine  stabilito,
decadranno dalla nomina stessa.