Art. 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di aggiornamento e di formazione professionale, che si terra' presso le sedi, con le modalita' e la durata che saranno stabilite dall'amministrazione. Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di appartenenza e saranno soggetti alle norme previste dalla pubblicazione "regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Esercito" citata nel preambolo. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si dovessero presentare presso l'ente indicato nella comunicazione di convocazione, nel termine fissato dalla direzione generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito. La relativa istanza di rinuncia dovra' essere comunicata immediatamente alla direzione generale e dovra' essere inviata nel piu' breve tempo possibile. La direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi, da preavvisare tramite il comando dell'ente o reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. I concorrenti che non supereranno gli esami relativi alla fase basica ed alla fase di specializzazione non saranno immessi nel ruolo dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito. Le prove di efficienza operativa costituiscono prova d'esame durante la fase basica; la valutazione insufficiente in "attitudine militare" durante la fase basica e la fase di specializzazione determina il mancato superamento degli esami relativi a tali fasi. La votazione finale del corso di aggiornamento e formazione professionale e' determinata dal punteggio in centesimi conseguito dai frequentatori quale media aritmetica del voto dell'esame al termine della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase di specializzazione.