Art. 2.

                              Requisiti

    Puo'  partecipare  al  concorso, a domanda da prodursi secondo le
modalita' indicate al successivo art. 3, il personale appartenente al
ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio permanente dell'Esercito
con qualsiasi anzianita' che:
      1) non abbia riportato condanne penali/applicazioni di pena per
delitti non colposi;
      2) sia  in  possesso  dei  requisiti  di  moralita'  e condotta
incensurabili  previsti  all'art. 26  della  legge  1o febbraio 1989,
n. 53, e successive modificazioni;
      3) non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di stato;
      4) abbia   riportato   in   sede   di   redazione   dell'ultima
documentazione  caratteristica  da  volontario in servizio permanente
una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente.
    I  requisiti  suindicati  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di  cui al
successivo art. 3 e mantenuti, ad eccezione del requisito indicato al
comma   primo,  punto  4)  del  presente  articolo,  fino  alla  data
dell'immissione  nel  ruolo dei sergenti in servizio permanente, pena
l'esclusione  dal  concorso  con la procedura prevista dal successivo
art. 5.