Art. 2. Requisiti Puo' partecipare al concorso, a domanda da prodursi secondo le modalita' indicate al successivo art. 3, il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito con qualsiasi anzianita' che: 1) non abbia riportato condanne penali/applicazioni di pena per delitti non colposi; 2) sia in possesso dei requisiti di moralita' e condotta incensurabili previsti all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni; 3) non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di stato; 4) abbia riportato in sede di redazione dell'ultima documentazione caratteristica da volontario in servizio permanente una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3 e mantenuti, ad eccezione del requisito indicato al comma primo, punto 4) del presente articolo, fino alla data dell'immissione nel ruolo dei sergenti in servizio permanente, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 5.