Art. 5.

                             Esclusioni

    Nelle  more  della  verifica  del  possesso dei requisiti tutti i
concorrenti partecipano "con riserva" alla prova concorsuale.
    I  candidati  che risultassero, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti all'art. 2, saranno in
qualsiasi  momento  esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso o
dichiarati  decaduti  dalla  nomina  a  sergente,  con  provvedimento
motivato del direttore generale o d'autorita' da lui delegata.