Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del direttore generale o d'autorita' da lui delegata, sara' composta da: un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello ovvero un dirigente equiparato, presidente; due ufficiali superiori, membri; un funzionario amministrativo appartenente all'ottava qualifica funzionale, membro; un ufficiale inferiore, membro; un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo, segretario. La commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare i titoli dei candidati; e) valutare la prova d'esame; f) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta e quella di immissione nel ruolo dei sergenti dell'Esercito al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale; g) redigere l'elenco dei candidati giudicati "non idonei" e quello degli assenti alla prova scritta. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore di Forza armata potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale militare.