Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo  provvedimento del direttore generale o d'autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
      un  ufficiale  superiore  di  grado  non inferiore a colonnello
ovvero un dirigente equiparato, presidente;
      due ufficiali superiori, membri;
      un funzionario amministrativo appartenente all'ottava qualifica
funzionale, membro;
      un ufficiale inferiore, membro;
      un  ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo,
segretario.
    La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione delle prove concorsuali;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare i titoli dei candidati;
      e) valutare la prova d'esame;
      f)  formare  la  graduatoria  definitiva di merito degli idonei
sulla  base  della  valutazione  dei  titoli  e della prova scritta e
quella  di immissione nel ruolo dei sergenti dell'Esercito al termine
del corso di aggiornamento e formazione professionale;
      g)  redigere  l'elenco  dei  candidati giudicati "non idonei" e
quello degli assenti alla prova scritta.
    Tale  commissione,  in relazione a particolari esigenze operative
determinate  dallo  Stato  Maggiore di Forza armata potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati,   nominati   dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.