Art. 8. T i t o l i La commissione di cui all'art. 6, per i soli candidati risultati idonei alla prova di cultura generale e di cultura militare per aver conseguito il punteggio minimo previsto all'art. 7, provvedera' alla valutazione dei seguenti titoli, con l'assegnazione di un massimo di 50 punti, secondo i valori appresso indicati: 1) durata del servizio prestato in qualita' di volontario di truppa in servizio permanente dell'Esercito: punti 0,02 per ogni giorno di servizio prestato fino ad un massimo di punti 15; 2) documentazione caratteristica: punti 20 con qualifica finale "eccellente", o giudizio equivalente; punti 10 con qualifica finale "superiore alla media", o giudizio equivalente; 3) titolo di studio: punti 3 per il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti; punti 2 per il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quadriennale rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti; punti 1 per il possesso del diploma di qualifica professionale di durata triennale; punti 0,3 per ogni classe superata dopo il conseguimento del diploma di scuola media di primo grado (non cumulabile con il punteggio previsto per il possesso di diploma di scuola media di secondo grado); 4) durata del servizio effettivamente prestato in operazioni fuori area: punti 0,02 per ogni giorno fino ad un massimo di 10 punti; 5) provenienza dai sergenti di complemento: punti 2. Per essere produttivi i titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.