Art. 8.

                             T i t o l i

    La  commissione di cui all'art. 6, per i soli candidati risultati
idonei  alla prova di cultura generale e di cultura militare per aver
conseguito  il punteggio minimo previsto all'art. 7, provvedera' alla
valutazione  dei seguenti titoli, con l'assegnazione di un massimo di
50 punti, secondo i valori appresso indicati:
      1)  durata  del  servizio prestato in qualita' di volontario di
truppa in servizio permanente dell'Esercito:
        punti  0,02  per  ogni giorno di servizio prestato fino ad un
massimo di punti 15;
      2) documentazione caratteristica:
        punti  20  con  qualifica  finale  "eccellente",  o  giudizio
equivalente;
        punti  10  con  qualifica  finale  "superiore  alla media", o
giudizio equivalente;
      3) titolo di studio:
        punti 3 per il possesso del diploma di scuola media superiore
di  secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali
o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
        punti 2 per il possesso del diploma di scuola media superiore
di  secondo grado di durata quadriennale rilasciato da scuole statali
o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
        punti   1   per   il   possesso   del  diploma  di  qualifica
professionale di durata triennale;
        punti  0,3 per ogni classe superata dopo il conseguimento del
diploma  di  scuola  media  di  primo  grado  (non  cumulabile con il
punteggio  previsto  per  il  possesso  di diploma di scuola media di
secondo grado);
      4)  durata  del  servizio effettivamente prestato in operazioni
fuori area:
        punti 0,02 per ogni giorno fino ad un massimo di 10 punti;
      5) provenienza dai sergenti di complemento:
        punti 2.
    Per  essere  produttivi  i  titoli  di  cui  sopra  devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande.