Art. 9. Graduatoria del concorso La commissione di cui all'art. 6 formera' la graduatoria dei concorrenti giudicati idonei attribuendo a ciascuno il punteggio derivante dalla somma aritmetica del punteggio dei titoli e del punteggio della prova scritta, incrementabile, fino ad un massimo di 10 punti, in base alle seguenti benemerenze militari e civili: 1) punti 5 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2) punti 4 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; 3) punti 3 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, o croce al valor militare; 4) punti 2 per ogni decorazione al merito o al valore dell'Esercito; 5) punti 1 per ogni encomio; 6) punti 0,5 per ogni elogio trascritto a matricola ovvero tributato per iscritto dal comandante di Corpo. Al punteggio finale dovranno essere detratti dei punti di demerito, sino ad un massimo di 10, per sanzioni disciplinari di corpo inflitte seguendo la sottonotata formula: (numero dei giorni di punizione/rimproveri) x (coefficiente relativo tipo punizione) : (mesi di anzianita' di servizio ultimati, o frazione superiore a 15 giorni, nel ruolo VSP) = decremento: coefficiente 1 per "consegna di rigore"; coefficiente 0,5 per "consegna"; coefficiente 0,25 per "rimprovero". A parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Per essere produttive di effetto le benemerenze in argomento devono essere state conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo di volontario di truppa in servizio permanente dell'Esercito ed entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con decreto ministeriale.