Art. 9.

                      Graduatoria del concorso

    La  commissione  di  cui  all'art. 6  formera' la graduatoria dei
concorrenti  giudicati  idonei  attribuendo  a  ciascuno il punteggio
derivante  dalla  somma  aritmetica  del  punteggio  dei titoli e del
punteggio  della prova scritta, incrementabile, fino ad un massimo di
10 punti, in base alle seguenti benemerenze militari e civili:
      1) punti 5 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
      2)  punti  4 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al
valor civile;
      3)  punti  3 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al
valor civile, o croce al valor militare;
      4)  punti  2  per  ogni  decorazione  al  merito  o  al  valore
dell'Esercito;
      5) punti 1 per ogni encomio;
      6)  punti  0,5  per  ogni  elogio trascritto a matricola ovvero
tributato per iscritto dal comandante di Corpo.
    Al  punteggio  finale  dovranno  essere  detratti  dei  punti  di
demerito,  sino  ad  un  massimo  di 10, per sanzioni disciplinari di
corpo inflitte seguendo la sottonotata formula:
      (numero  dei  giorni  di punizione/rimproveri)  x (coefficiente
relativo tipo punizione)  : (mesi di anzianita' di servizio ultimati,
o frazione superiore a 15 giorni, nel ruolo VSP) = decremento:
        coefficiente 1 per "consegna di rigore";
        coefficiente 0,5 per "consegna";
        coefficiente 0,25 per "rimprovero".
    A parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato piu'
giovane  di  eta'. Per essere produttive di effetto le benemerenze in
argomento  devono  essere  state  conseguite  durante  il  periodo di
servizio  prestato  nel  ruolo  di  volontario  di truppa in servizio
permanente  dell'Esercito ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
    La  graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con
decreto ministeriale.