Art. 9.

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito

    I  vincitori  del concorso saranno assunti in prova con contratto
individuale   di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  nella
categoria   C,   posizione  economica  C1,  area  amministrativa,  ed
assegnati a prestare servizio presso questa Universita'.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Il  concorrente  chiamato  in  servizio deve presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni  dall'assunzione in servizio, la seguente
documentazione:
      1)  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, rilasciata ai
sensi  dell'art. 2  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante:
        a) il  possesso  del  titolo  di  studio  prescritto  per  la
partecipazione al concorso con la data ed il luogo del conseguimento;
        b) la data ed il luogo di nascita;
        c) la cittadinanza posseduta (italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell'Unione europea);
        d) il  godimento  dei diritti politici (con l'indicazione che
il  requisito  era posseduto anche alla data di scadenza del bando di
concorso);
        e) di  non  aver  riportato  condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
        f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      2)  dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, ed, in caso affermativo, dichiarazione
di  opzione  per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego  e deve essere rilasciata
anche se negativa;
      3) certificato di idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un
medico  militare,  provinciale  o  ufficiale  sanitario del comune di
residenza,  dal  quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al  servizio  continuativo  ed  incondizionato  nell'impiego al quale
concorre  ed  e' esente da imperfezioni che possano comunque influire
sul   rendimento   del   servizio,  con  l'indicazione  dell'avvenuto
accertamento  sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possano mettere in
pericolo  la  salute pubblica, e dovra', inoltre essere conforme alle
leggi  sul  bollo  e  di  data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso.
    Qualora  il  candidato  sia  affetto  da  qualsiasi  imperfezione
fisica,   il   certificato   deve   farne  menzione  ed  indicare  se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
    Per   quanto   riguarda  gli  aspiranti  invalidi  di  guerra  ed
assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione  delle  attuali condizioni dell'invalido risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto
ogni  capacita'  lavorativa, che egli, per la natura e il grado della
sua  invalidita'  non  puo'  riuscire  di  danno  alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e
che il suo stato fisico e' comparabile con l'esercizio delle mansioni
del ruolo impiegatizio cui aspira.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
    I  candidati  che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare,  nei  termini  di  cui  al  primo comma, la dichiarazione
sostitutiva di certificazione relativamente al possesso del titolo di
studio   nonche'   allo  stato  di  servizio  civile  aggiornato  con
l'indicazione della retribuzione goduta.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati
esteri  devono  essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati
stessi  e  debbono  essere,  altresi',  legalizzati  dalle competenti
autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Le  firme  apposte  sui  documenti  che i candidati sono tenuti a
presentare  non  sono  soggette  a legalizzazione. Sono fatti salvi i
casi  previsti  dagli  articoli  16  e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
    Non   sono   ammessi   riferimenti  a  documenti  presentati  per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.