Art. 11.
    I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca  relativa  al  piano  approvato  dal  collegio  docenti  ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  previo parere favorevole del
collegio  docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri
per  il  bilancio  dell'Ateneo  e  non  da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
    Il  servizio  militare,  la  maternita'  e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
    E'  vietata  la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.