Art. 11. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.