Art. 6. La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40. Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la commissione rende pubblici i risultati. Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle due prove e dei titoli. Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo' rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.