Art. 6.
    La  commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
    Le  prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una  lingua  diversa  dall'italiano.  Tale possibilita' dovra' essere
subordinata  a  un'espressa  e  motivata determinazione assunta dalla
commissione  giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
    Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale la
commissione rende pubblici i risultati.
    Ultimata  la  prova  orale,  la commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
    Gli  atti  dei  concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.