Art. 7.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine  della  graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il   collegio  dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca, puo' ammettere in soprannumero che non superi
il 100% dei posti:
      a) candidati  idonei  nella  graduatoria generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
      b) candidati  stranieri,  idonei  nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri;
      c) candidati  appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La
convenzione  determina  le  modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita'  che  un anno del dottorato stesso possa essere compiuto
presso  universita'  del  Paese  con  il  quale e' stata stipulata la
specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un   Paese   dell'Unione  europea,  il  titolo  cosi'  conseguito  e'
denominato "Dottorato Europeo", se la convenzione lo prevede.