Art. 7. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero che non superi il 100% dei posti: a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997, art. 51; b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Ministero degli affari esteri; c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese dell'Unione europea, il titolo cosi' conseguito e' denominato "Dottorato Europeo", se la convenzione lo prevede.