Art. 8.
    I  candidati  ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici  a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
      a) domanda di iscrizione al corso contenente:
        autocertificazione di cittadinanza;
        autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la   loro   ammissione   all'universita',   debitamente   tradotto  e
legalizzato   dalle  competenti  rappresentanze  italiane  all'estero
secondo  le  norme  vigenti  in  materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
        autocertificazione  del  diploma  di  laurea  con la relativa
votazione;
        in   caso   di   eventuale   iscrizione   ad  una  scuola  di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
        dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato.
    I cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta eccezione
della  titolarita'  della  cittadinanza  italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      b) ricevuta  del versamento della prima rata dei contributi per
l'accesso  e  la  frequenza  ai corsi di L. 198.000 da effettuarsi da
parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio;
      c) una  fotocopia  del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
      d) una marca da bollo vigente.