Art. 8. I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione al corso contenente: autocertificazione di cittadinanza; autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato. I cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; b) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di L. 198.000 da effettuarsi da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio; c) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata; d) una marca da bollo vigente.