Art. 9. Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni. A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale. Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.