Art. 12. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' di Camerino, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per l'esame finale verranno nominate dal rettore, su proposta del collegio dei docenti, apposite commissioni, composte da tre docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifico-disciplinari a cui si riferisce il dottorato. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore ne autorizza la proroga ed ammette i candidati agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del corso.