Art. 12.
    Il   titolo   di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  di  Camerino,  si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    Per l'esame finale verranno nominate dal rettore, su proposta del
collegio  dei  docenti, apposite commissioni, composte da tre docenti
di   ruolo,   qualificati   nelle   discipline  attinenti  alle  aree
scientifico-disciplinari a cui si riferisce il dottorato.
    Per  comprovati  motivi che non consentono la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il  rettore  ne  autorizza la proroga ed
ammette  i  candidati  agli  esami  previsti per il ciclo successivo,
anche  in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del
corso.