Art. 3.
    L'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova scritta e in un
colloquio tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua
attitudine  alla  ricerca  scientifica  e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il colloquio, che prevede anche la dimostrazione della conoscenza
di  una  a piu' lingue straniere, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 40/60.
    Alla  fine  di  ogni  seduta  la  commissione  giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati  con  l'indicazione  dei  voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
    La  commissione  e'  tenuta  a  graduare  tutti  i  candidati con
punteggio  differenziato,  cosi'  da  evitare situazione di merito ex
equo.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione viene affisso presso la facolta' o il dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  ogni commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.